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Definzione di persone giuridiche pubbliche e private


Si può dire che tutti gli enti pubblici, territoriali e no, hanno in comune fra loro questo carattere: ciascuno di essi persegue fini pubblici, è destinato a soddisfare interessi valutati come pubblici interessi.
Questo carattere non è, tuttavia, idoneo a identificare l'essenza degli enti pubblici: fini pubblici possono essere perseguiti, e frequentemente vengono perseguiti, attraverso enti privati.
È il caso delle società per azioni in mano pubblica, che rappresentano la forma tipica dell'intervento pubblico nell'economia; e, d'altra parte, non sono rare le associazioni di diritto privato costituite da enti pubblici territoriali (come le associazioni fra comuni o fra province) o come le fondazioni private costituite dallo Stato o da altri enti pubblici.
C'è una sostanziale neutralità delle forme giuridiche - dell'ente pubblico o dell'ente privato - rispetto al fine pubblico da perseguire.
Per la dottrina classica ente pubblico era, essenzialmente, quello costituito per realizzare un interesse pubblico, rientrante nei fini assunti come propri dallo Stato; ne derivava una visione riduttiva dell' ente pubblico economico, ad attività retta dal diritto privato, che la reminiscenza del fiscus romano induceva la giurisprudenza a ravvisare solo dove l'attività dell' ente pubblico «rappresenti non un mezzo necessario per la diretta realizzazione di un fine pubblico, sibbene un semplice mezzo per conseguire dei lucri partecipando alla vita degli affari».

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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