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Descrizione degli organi dell’associazione


Gli organi necessari dell’associazione sono l’assemblea e gli amministratori.

L'assemblea

Ha una competenza inderogabile per alcune materie, come le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la nomina e la revoca degli amministratori, l'approvazione del bilancio annuale, lo scioglimento anticipato dell'associazione.
Il che la giurisprudenza presuppone allorché qualifica come deliberazioni assembleari, sottoponendole al relativo regime, le deliberazioni aventi ad oggetto questa materia, anche se assunte da organi non formati dalla totalità degli associati, bensì da loro delegati.

l’organo amministrativo

All'organo amministrativo, per contro, deve ritenersi riservata una competenza esclusiva per ciò che attiene alle decisioni operative, relative al compimento di singoli atti.
La giurisprudenza ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
1.tanto nelle associazioni non riconosciute come in quelle riconosciute, gli amministratori costituiscono un organo associativo necessario, con poteri originari;
2.essi hanno una competenza esclusiva ad amministrare l'associazione: l'assemblea non può impartire loro direttive su singoli atti di amministrazione, né può sostituirsi ad essi nel loro compimento.

L’organo di controllo

Ulteriore organo, questa volta non necessario, ma quasi sempre presente nelle associazioni, è l'organo di controllo, spesso denominato come collegio dei revisori dei conti; altro organo ancora, con funzioni disciplinari, è il collegio dei probiviri, talvolta designato come commissione per le garanzie statutarie.

L'assemblea è, per il c.c., l'organo formato dall'intera collettività degli associati: a norma dell' art. 21 delibera, su tutte le materie che rientrano nella sua competenza, con la presenza di almeno la ½ degli associati.
Nella prassi delle associazioni di massa, formate da un elevato numero di associati dislocati in vasti territori, è invece frequente che l'assemblea sia formata dai delegati eletti da assemblee parziali; ed è, altresì, frequente che l'assemblea venga frazionata in una pluralità di organi, i quali si presentano come altrettante «dimensioni» dell'organo assembleare: «congresso», «consiglio», «comitato centrale» ecc.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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