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La capacità giuridica in rapporto alla fondazione

La capacità giuridica in rapporto alla fondazione


Il concetto di persona giuridica assolve, in rapporto alla fondazione, una funzione ulteriore rispetto a quella svolta in rapporto all'associazione: ad esso si suole fare ricorso per rendere giuridicamente spiegabile un fenomeno del quale si ritiene di non potere, altrimenti, rendere ragione.
È qui avvertita l'esigenza concettuale di un nuovo, ideale, soggetto di diritto, la fondazione come persona giuridica, al quale attribuire la proprietà dei beni e, in genere, la titolarità dei rapporti giuridici; è denunciata l'impossibilità logico-giuridica di ripetere, quanto alle fondazioni, l'enunciato secondo il quale il concetto di persona giuridica è solo l'espressione riassuntiva di una disciplina facente capo, pur sempre, a esseri umani.
Mancherebbero, nella fondazione, persone fisiche alle quali potere attribuire la proprietà dei beni e, in genere, la titolarità dei rapporti giuridici: «l'idea che titolari di diritti e di obblighi siano solo gli uomini collettivamente ha sempre urtato» - si eccepisce «nella difficoltà, non superata, di considerare titolari i beneficiari della fondazione stessa».

Fondazione non è, propriamente, il patrimonio destinato allo scopo, ma è, piuttosto, l'organizzazione creata per la destinazione del patrimonio.
Ciò ha ridotto le distanze fra associazione e fondazione: anche per la seconda, come per la prima, viene in considerazione, quale «substrato» della personalità giuridica, un gruppo organizzato di individui, ossia il gruppo degli amministratori della fondazione.
Gli elementi di differenziazione sono ormai all'interno di una categoria omogenea: la categoria è quella delle organizzazioni collettive o, secondo un'altra terminologia, delle istituzioni; gli elementi di differenziazione risiedono nel fatto che l'organizzazione collettiva opera, nella fondazione, in posizione «servente» rispetto allo scopo cui è preordinata, mentre nell'associazione assume posizione «dominante».
Viene meno allora la concettuale esigenza che il concetto di persona giuridica era, in rapporto, alla fondazione, chiamato a soddisfare: non può più dirsi che manchino, in questa, persone fisiche alle quali potere attribuire la proprietà del patrimonio e, in genere, la titolarità dei rapporti giuridici; si può affermare che «i gestori sono titolari della "proprietà" e che il riconoscere alla fondazione la proprietà non è che un modo abbreviato per significare il complesso delle situazioni giuridiche che fanno capo ai gestori».

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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