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La proprietà della fondazione

La proprietà della fondazione


La « proprietà» di costoro è sì diversa dal comune diritto di proprietà, regolata dal libro III c.c.; e, tuttavia, non differisce da esso più di quanto non ne differisca la «proprietà» della fondazione, ossia il diritto attribuibile a questa quale ideale soggetto o «persona giuridica».
Il diritto riferibile alla persona giuridica non è qui proprietà in senso tecnico: è, piuttosto, proprietà-ufficio o proprietà-funzione o, « forse più esattamente, una situazione soggettiva che non può essere ricondotta all'istituto della proprietà, anche quando, per comodità, venga indicata con quest'ultima espressione».
Non c'è, perciò, motivo di dubitare della possibilità logico-giuridica di qualificare come proprietà, e sia pure come una speciale forma di proprietà, o come una situazione soggettiva di «appartenenza» di beni diversa dalla proprietà, la posizione di potere spettante agli amministratori della fondazione.

Non si configura l'esistenza, in capo a costoro, di un diritto o, comunque, di una situazione soggettiva estranea alla tipologia giuridica corrente: si tratta di quel medesimo diritto o di quella medesima situazione giuridica di «appartenenza» di beni che dovrebbe, in ogni caso, trovare collocazione nella tipologia giuridica corrente, come lo speciale diritto di proprietà, o la speciale situazione soggettiva di «appartenenza», facente capo alla persona giuridica di tipo fondazionale.
Ogni altra proposizione giuridica, diversa da quelle analizzate in questo paragrafo, che utilizzi l'idea della fondazione quale autonomo soggetto o persona giuridica, ha il medesimo valore delle corrispondenti proposizioni che utilizzano l'idea dell'associazione quale autonomo soggetto o persona giuridica.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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