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L’inutilizzabilità della prova


Secondo le scansioni del procedimento probatorio la prova, una volta ammessa, viene acquisita.

L’acquisizione rende normalmente utilizzabile la prova introdotta nel processo; è possibile però che nonostante tutte le verifiche, preliminari e successive, venga ugualmente acquisita una prova in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. In questi casi la prova è inutilizzabile, in tutto o in parte; deve cioè essere esclusa dall’ottica del giudizio, ma può magari essere valorizzata ai più limitati fini delle contestazioni nel corso dell’esame delle parti e dei testimoni (ad es art. 238 comma IV).

Secondo l’art. 191 l’inutilizzabilità può colpire tanto i mezzi di prova quanto i mezzi di ricerca della prova. Perché tale sanzione processuale possa operare occorre che un divieto di acquisire la prova effettivamente sussista e che l’avvenuta acquisizione dimostri la violazione di questo divieto.

a) Non sempre il codice enuncia in modo esplicito l’esistenza del divieto: talvolta le norme possono contenere un’espressa previsione di questo divieto, talaltra possono fissare il divieto in forma indiretta attraverso l’indicazione delle tassative situazioni che consentono di utilizzare la prova.

b) L’ampia previsione dell’art. 191 non autorizza limitazioni di sorta in ordine alla tipologia dei divieti. Scontata l’operatività di tale articolo con riferimento ai divieti posti dalla fattispecie processuale, non dovrebbero esservi motivi per escludere l’applicazione della normativa in questione alle ipotesi di prove illecite, formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi, tutelati in modo specifico dalla Costituzione.

c) L’esistenza del divieto può dipendere dalla stessa separazione delle due fasi delle indagini preliminari e del dibattimento. Un atto delle indagini preliminari, ancorché conforme al modello normativo, non può essere utilizzato quale prova nel dibattimento. Si tratta di una regola di esclusione dalle ampie dimensioni, collegata alle matrici accusatorie del processo. Il codice la fissa indirettamente nella normativa concernente il doppio fascicolo: mentre nel fascicolo per il dibattimento (art. 431) vanno inseriti solo gli atti che il giudice potrà utilizzare ai fini della decisione, nel fascicolo del pm (art. 433) vanno inseriti tutti gli atti delle indagini preliminari.

d) La violazione del divieto di acquisizione della prova determina l’invalidità dell’elaborazione probatoria, sanzionata con la rilevazione dell’inutilizzabilità della prova. L’inutilizzabilità può essere configurata come una sanzione tipica del procedimento probatorio. Si sottrae al meccanismo delle sanatorie e può essere rilevata anche d’ufficio. Occupa quindi un settore delle invalidità non coperto dal regime delle nullità, salvo a concorrere con esso nei casi in cui l’inutilizzabilità consegua a un vizio relativo alla formazione dell’atto; in queste ipotesi la nullità, espressamente prevista, prevale su ogni altra sanzione e sono gli effetti dell’atto nullo a determinare l’inutilizzabilità della prova.

e) L’inutilizzabilità non può essere posta in forse dall’esigenza della ricerca della verità reale.

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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