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La prova complessa


Nella prova complessa è la stessa legge ad abbinare più temi in funzione di verifiche differenziate.

È ciò che avviene tipicamente per la prova testimoniale: nell’elaborazione di questa prova importa non solo la verifica del fatto da rappresentare ma anche dell’attendibilità di chi è chiamato a rappresentarlo.

Di prova complessa può parlarsi in altri due casi.

a) Le dichiarazioni rese dal coimputato non sono da sole sufficienti a provare il fatto altrui, neppure se costanti, specifiche e coerenti. L’art. 192  comma III pretende la corroboration: la chiamata di correo è solo un elemento di prova, da valutare unitamente agli altri elementi di prova.

b) Le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pm, in precedenza rese dal testimone e utilizzate per la contestazione, sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando (ai sensi dell’art. 500 comma IV), anche per le circostanze emerse al dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso.

La verifica del primo tema avviene attraverso l’esame, il controesame e l’eventuale contestazione delle dichiarazioni precedentemente rese. La verifica del secondo avviene selezionando talune circostanze emerse nel dibattimento o tramite la procedura incidentale prevista dall’art. 500 comma V. Da queste due acquisizioni scaturisce un risultato probatorio.

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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