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Ambito di applicazione dell’art. 107 c.p.c.


Esaminiamo quali sono le figure sintomatiche cui l’art. 107 c.p.c. è stato applicato:

Connessione per identità degli elementi oggettivi del petitum o per alternatività
Sia in ipotesi di contestazione della titolarità passiva del rapporto, stante il rischio che a seguito della trattazione separata delle controversie l’attore risulti soccombente nei confronti del primo e del secondo convenuto, sia in ipotesi di contestazione della titolarità attiva del rapporto, stante il rischio opposto di una doppia soccombenza del convenuto.
Ovviamente, perché sorga l’opportunità di disporre la chiamata in causa per ordine del giudice occorre che l’esigenza della chiamata in causa del terzo sia sorta dopo la scadenza dei termini per la chiamata su istanza di parte.

Connessione per pregiudizialità: al rapporto dedotto in giudizio è pregiudiziale altro rapporto di cui è titolare il terzo
Il creditore agisce contro il fideiussore: al rapporto creditore/fideiussore è pregiudiziale il rapporto creditore/debitore principale;
l’istituto previdenziale agisce o contro il datore di lavoro per omissione contributiva: al rapporto previdenziale è pregiudiziale il rapporto di lavoro subordinato del terzo.
Secondo l’opinione prevalente in dottrina, a seguito della chiamata in causa del terzo, il rapporto pregiudiziale di cui egli è titolare è accertato con autorità di cosa giudicata.

Connessione per pregiudizialità: chiamata in causa del terzo titolare di un rapporto giuridicamente dipendente da quello oggetto del processo originario
È possibile che nel corso del processo il giudice avverta che le parti, o una sola di esse, facciano un cattivo uso dei poteri che attribuisce loro il principio del contraddittorio e subodori il rischio che un simile comportamento sia frutto di dolo o collusione a danno di terzi che sarebbero soggetti all’efficacia riflessa forte della sentenza.
In tal caso si rivela estremamente opportuna la partecipazione del terzo al processo, a garanzia dell’effettività del suo diritto di difesa, allo scopo di prevenire l’emanazione di una sentenza ingiusta viziata da dolo o collusione.
A differenza delle due ipotesi precedentemente esaminate, in questa la chiamata in causa per ordine del giudice non determina alcun allargamento oggettivo del processo originario.

Connessione per identità di oggetto e di titolo (causa petendi, fatto costitutivo)
Chiamata in causa di contitolari del rapporto plurisoggettivo già oggetto del processo originario.
In tal caso, allo scopo di prevenire l’emanazione di una sentenza ingiusta e di far funzionare meglio il principio del contraddittorio, può essere opportuno disporre la chiamata in causa di un contitolare, confidando sulle sue iniziative in punto di allegazioni e di prove.
Anche in questa ipotesi la chiamata in causa per ordine del giudice non determina alcun allagamento oggettivo del processo originario.
È da escludere un qualsiasi uso dell’art. 107 c.p.c. riguardo ad ipotesi di connessione per mera identità di titolo (causa petendi, fatto costitutivo): l’esigenza di economia processuale e di evitare il formarsi di precedenti giurisprudenziali contraddittori non è tale da giustificare il prezzo della compressione del principio della domanda.

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