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Applicazione dell'art. 102 c.p.c.: deduzione in giudizio di un rapporto plurisoggettivo


Ipotesi determinate dalla deduzione in giudizio di un rapporto plurisoggettivo.
Le soluzioni prospettabili sono sostanzialmente quattro:

- secondo la prima, si avrebbe litisconsorzio necessario nei soli casi espressamente previsti dalla legge, fuori di essi, ove sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo tra alcuni soltanto dei soggetti che ne sono compartecipi, spetterebbe al giudice valutare se vi sono motivi di opportunità per disporre l’intervento coatto per ordine del giudice, senza che il mancato esercizio di questo potere ufficioso incida in modo alcuno sulla validità del processo.
La soluzione si scontra contro una prassi giurisprudenziale costante nell’ammettere la necessità del litisconsorzio al di là dei casi espressamente previsti dalla legge;

- per la seconda soluzione sussisterebbe una normale necessaria correlazione tra parti dei rapporti sostanziali plurisoggettivi e parti del processo: così che, ogniqualvolta sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, si avrebbe sempre litisconsorzio necessario, pure al di là dei casi espressamente previsti dalla legge.
Questa soluzione è contraddetta da chiare norme di diritto positivo che, alla presenza di rapporti plurisoggettivi, espressamente consentono che il processo possa validamente e utilmente svolgersi senza la partecipazione di tutte le parti del rapporto sostanziale: mi riferisco soprattutto all’art. 1306 c.c. che, in ipotesi di obbligazioni solidali e di obbligazioni indivisibili, dà per presupposto che il processo possa validamente svolgersi tra un solo concreditore e il debitore o tra il creditore e un solo condebitore;

- la terza soluzione accolta, almeno formalmente, dalla giurisprudenza e dalla prevalente dottrina, afferma che, in ipotesi di deduzione in giudizio di rapporti plurisoggettivi, si avrebbe litisconsorzio necessario, al di là dei casi previsti espressamente dalla legge, solo se è esercitata una azione costitutiva.
La soluzione non convince.
Innanzitutto perché si fonda su una nozione dai caratteri niente affatto sicuri, quale l’azione costitutiva.
Indipendentemente da tale rilievo, la soluzione non riesce a giustificare perché una sentenza che pronuncia l’annullamento di un contratto bilaterale a parti collettive sarebbe inutiliter data, mentre tale non sarebbe una sentenza dichiarativa della nullità.
Questi rilievi critici inducono a non ritenere soddisfacente neanche la terza soluzione;

- soluzione accolta: in ipotesi di deduzione in giudizio di un rapporto plurisoggettivo si ha litisconsorzio necessario, indipendentemente dal se l’azione fatta valere sia costitutiva, di condanna, di mero accertamento, sempre e solo che rapporto sia indivisibile e non sia possibile applicare la disciplina dell’art. 1306 c.c., secondo cui la sentenza pronunciata nei confronti di uno solo dei contitolari attivi o passivi del rapporto ha efficacia a favore, ma non contro i contitolari che non hanno partecipato al processo.
Mi sembra che l’art. 1306 c.c. non possa operare, e che quindi si abbia litisconsorzio necessario:
- in ipotesi di azioni contrattuali, ove sia richiesta l’emanazione di un provvedimento che accerti l’efficacia o l’inefficacia reale del contratto; infatti, l’efficacia reale, per la sua inscindibilità, è tale che o si realizza nei confronti di tutti i soggetti del rapporto o non si realizza nei confronti di nessuno; in caso, invece, di domande relative ad un rapporto contrattuale plurisoggettivo ad effetti esclusivamente obbligatori non si avrà litisconsorzio necessario perché il rapporto sarà divisibile;
- in ipotesi di azioni reali dirette ad ottenere la costituzione di un diritto reale di godimento contro più soggetti si avrà litisconsorzio necessario quando la costituzione un ablazione del diritto reale è a danno di tutti i comproprietari;
- in ipotesi di domande dirette ad ottenere la costituzione, modificazione o estinzione di status familiari o effetti reali della specie passaggio dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa, la rigida interdipendenza reciproca tra le varie posizioni soggettive implicate nel rapporto plurisoggettivo ed il carattere non meramente obbligatorio degli effetti che si mirano conseguire, per un verso impediscono la divisibilità o l’operatività della regola dell’art. 1306 c.c. e, per altro verso, impongono il litisconsorzio necessario;

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