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Creditori chirografari e muniti di un diritto di prelazione


Per i creditori muniti di diritto di prelazione si prevede non soltanto l’irrilevanza della tardività del loro intervento, ma anche la necessità dell’avviso ai creditori iscritti: “debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri”.
Il diritti di prelazione sono il pegno, l’ipoteca e i privilegi.
Nelle ipotesi che si intenda assoggettare ad espropriazione un bene dato in pegno ad altro creditore, non si pone alcun problema di avviso del creditore pignoratizio; questi infatti possiede il bene oggetto di pegno, cosicché, ove un altro creditore intenda assoggettare ad espropriazione tale bene, dovrà utilizzare l’espropriazione presso terzi che comporterà necessariamente l’avviso al creditore pignoratizio.
Quanto ai privilegi non sarebbe esigibile imporre al creditore pignorante un onere di avviso dei creditori privilegiati: il privilegio infatti è una causa del credito che di regola non emerge da alcun segno percepibile.
Il vero settore cui si riferisce l’istituto dell’avviso ai creditori iscritti è quello dell’ipoteca: questa, infatti, risulta dai pubblici registri immobiliari.
L’avviso ai creditori iscritti agli effetti previsti da tale norma, è esteso al creditore sequestrante “quando dai pubblici registri risulta l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati”.
Strettamente contigua alle ipotesi considerate in questo paragrafo è l’istituto dell’estensione del pignoramento: il creditore che interviene nel processo di espropriazione, concorrendo con il creditore pignorante, può ridurre notevolmente l’utilità che questi sperava di conseguire attraverso l’espropriazione in atto; consapevole di ciò il legislatore prevede che ai creditori intervenuti tempestivamente “il creditore pignorante ha facoltà di indicare l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo”; in tal caso “se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati entro il termine di 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione”, sorgendo nella sostanza suo favore, ex lege, un diritto di prelazione di origine processuale.

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