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Gli artt. 1306 e 2377 c.c.


Le prime incertezze cominciano a sorgere con riferimento ai terzi aventi causa a titolo particolare, divenuti tali durante la pendenza del processo: si tratta però di incertezze che concernono soltanto il tema dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza quanto, soprattutto, l’esatta individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c.
Altre incertezze sussistono con riferimento alle ipotesi di pluralità di soggetti disgiuntamente legittimati ad impugnare uno stesso atto, alla cui efficacia devono sottostare in virtù dell’operare del principio maggioritario (sono le ipotesi ex artt. 2377 ss. c.c.) ovvero a dedurre in giudizio il diritto di cui sono contitolari, senza che si abbia litisconsorzio necessario ovvero a pretendere l’adempimento di una medesima obbligazione indivisibile da parte dell’unico soggetto passivo.
Ai fini del “problema” dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza, esse hanno un rilievo complessivamente secondario, poiché per un verso si presentano, in gran parte, come ipotesi tipiche, per altro verso trovano la loro disciplina espressa in norme quali gli artt. 2377 e 1306 c.c.

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