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I provvedimenti denunciabili in Cassazione


L’art. 360 c.p.c. indica come suscettibili di ricorso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado.
Attualmente il numero delle sentenze pronunciate in unico grado interessa soprattutto due sensori:
le sentenze che decidono l’opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione di terzo all’esecuzione, le opposizioni in sede di distribuzione;
numerose decisioni emanate nel corso del fallimento.
L’art. 1117 Cost. ammette il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro tutti i provvedimenti che hanno la forma di sentenza, estendendo il rimedio anche alle sentenze dei giudici speciali diversi dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.
Ma che cosa deve intendersi per “sentenza”?
Quando ancora, non essendo stata istituita la Corte Costituzionale, il controllo sulla costituzionalità delle leggi era diffuso, la Corte di Cassazione interpretò la formula dell’art. 111 Cost. il senso sostanziale, ritenendo che la nozione di sentenza fosse da riferire non alla particolare forma giuridica del provvedimento, bensì al suo contenuto, qualificando come provvedimento ricorribile ogni provvedimento decisorio che avesse presentato due caratteristiche:
essere relativo a diritti;
avere attitudine al giudicato formale e sostanziale.
Dopo l’istituzione della Corte Costituzionale nel 1956, la verifica della legittimità o meno di disposizioni di legge che escludevano o non prevedevano il ricorso per cassazione sarebbe dovuta passare dalla Corte di Cassazione alla stessa Corte Costituzionale.
Proposto il ricorso, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza della questione di cosituzionalità e, in caso di esito positivo, rimettere la decisione alla Corte Costituzionale.
Viceversa la Suprema Corte, una volta giudicata come non manifestamente infondata la questione, ritenendo immediatamente applicabile l’art. 111 Cost., ha disapplicato la disposizione di legge che escludeva la ricorribilità in cassazione.
Tale indirizzo giurisprudenziale ha peraltro prodotto l’assoluta mancanza di una giurisprudenza costituzionale che potesse servire di aiuto all’interprete nell’individuare con più certezza del significato costituzionale dell’art. 111 Cost.

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