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I punti fermi dei limiti soggettivi della sentenza civile


Oggi possono essere considerati come acquisiti i seguenti punti:
La sentenza (o il giudicato) non può manifestare alcuna efficacia a favore o contro i terzi che si affermino titolare di rapporti autonomi (cioè non legati da nessi di dipendenza giuridica a livello di diritto sostanziale) ed incompatibili (cioè relativi allo stesso “bene”) rispetto al rapporto oggetto immediato della sentenza resa inter ; ovvero, il che lo stesso, a favore o contro i terzi che si affermino titolari di rapporti aventi elementi oggettivi, non soggettivi, identici a quello oggetto della sentenza.
La mera pendenza di un processo, e poi il giudicato relativo al diritto incompatibile, è, però, fonte oggettiva di incertezza nelle relazioni sociali circa la titolarità da parte del terzo del diritto autonomo ed incompatibile.
Soprattutto allo scopo di eliminare questa incertezza causata dal processo e/o dal giudicato inter alios, ai terzi titolari di diritti autonomi e incompatibili sono stati da sempre riconosciuti due specie di rimedi:
- il rimedio preventivo dell’intervento volontario cosiddetto principale di primo grado e d’appello, tramite il quale cumulare con la domanda oggetto del processo originario la propria domanda avente ad oggetto il diritto autonomo ed incompatibile;
- il rimedio successivo della opposizione di terzo ordinaria; è questo un mezzo di impugnazione straordinario esperibile contro le sentenze esecutive e in genere contro le sentenze passate in giudicato, non sottoposto ad alcun termine di decadenza; il vantaggio dell’opposizione di terzo è costituito dalla sua idoneità, quale mezzo di impugnazione, di eliminare dal mondo del diritto la sentenza resa inter alios, mentre lo svantaggio è dato dalla possibile perdita di un grado di giurisdizione.

Il manifestarsi dell’efficacia della sentenza a favore o contro terzi titolari dello stesso diritto su cui si è giudicato, cioè di rapporti aventi elementi oggettivi e soggettivi identici a quello oggetto immediato della sentenza resa in terra alios è fenomeno assolutamente eccezionale.
Ciò perché la legittimazione ad agire e contraddire è “normalmente” attribuita dal legislatore ai soli soggetti titolari del rapporto dedotto in giudizio e non anche a terzi; nelle ipotesi, eccezionali, in cui, poi, sia riconosciuta ad un terso la legittimazione straordinaria ad agire o a contraddire, è opinione oramai pacifica in dottrina e in giurisprudenza che al processo debba partecipare in veste di litisconsorte necessario anche il legittimato ordinario titolare attivo o passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Ne segue che l’eccezionalità del fenomeno della legittimazione straordinaria, il suo normale dar luogo ad ipotesi di litisconsorzio necessario, la inidoneità, secondo l’opinione assolutamente prevalente, della sentenza pronunciata a contraddittorio non integro a produrre effetti che concorrono nel senso di escludere la possibilità che la sentenza esplichi efficacia a favore o contro i terzi titolari dello stesso rapporto oggetto della sentenza resa inter alios.
Non sorgono problemi in ordine al manifestarsi dell’efficacia della sentenza a favore o contro chi è succeduto, a titolo universale o particolare, nel rapporto oggetto della sentenza resa inter alios, dopo il suo passaggio in giudicato.
Analogamente non sorgono problemi per l’ipotesi di successione a titolo universale il grande la pendenza del processo.

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