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Il pignoramento mobiliare: beni pignorati siano di proprietà di terzi


Come già si è detto è ben possibile che i beni pignorati siano di proprietà di terzi.
Vediamo se e in che modo questi terzi possono reagire allo scopo di separare i propri beni ed evitare la vendita forzata.
A tal riguardo rilevano soprattutto due disposizioni: l’art. 2914 n.4 c.c. e l’art. 621 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 2914 n.4 c.c. “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa”; ne segue che, in assenza di data certa anteriore, il terzo avente causa, pure essendo proprietario nei confronti del debitore, vedrà legittimamente espropriati i suoi beni per un debito altrui: è, questa, un’altra ipotesi di responsabilità per debito altrui.
Il discorso diviene più complesso ove si esaminino gli strumenti che il terzo che si afferma proprietario del bene mobile pignorato nella casa del debitore ha a disposizione per poter separare il suo bene dall’espropriazione forzata e sottrarlo alla vendita forzata.
Questo rimedio è l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. con cui chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione dell’esecuzione.
L’opposizione di terzo all’esecuzione dà luogo ad un processo a cognizione piena, autonomo ed esterno all’espropriazione forzata, il quale si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione unicamente allo scopo di consentire a questi di pronunciarsi sull’istanza di sospensione che, pressoché sempre, sarà proposta.
Riguardo al giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, l’art. 621 c.p.c. dispone che “il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitato dal terzo o dal debitore”; secondo la giurisprudenza il terzo ponente deve provare, con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, non solo l’acquisto della proprietà del bene pignorato, ma anche l’affidamento del bene stesso al debitore per un titolo diverso dalla proprietà.
Ricostruito in tal modo il complesso sistema emergente dagli artt. 2914 n.4 c.c. e 621 c.p.c., segue che le modalità di realizzazione del pignoramento mobiliare determinano un notevole allargamento delle ipotesi di responsabilità per debito altrui.
Prima di concludere la necessaria un’ultima considerazione: l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dal terzo che si affermi proprietario di beni mobili pignorati si atteggia come rimedio necessario per la conservazione del bene: a tal fine non è sufficiente, però, la mera proposizione dell’opposizione tempestiva, ma indispensabile anche la sospensione dell’esecuzione forzata.
Se, invece, “in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata” e l’opposizione di terzo all’esecuzione, nella sostanza, si converte in un’opposizione in sede di distribuzione.

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