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Il proprium della gestione di interessi e la sua contrapposizione alla tutela giurisdizionale dei diritti


In esse il giudice è chiamato non a risolvere controversie relative a diritti o status, bensì a gestire interessi di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi.
In casi di tale specie, situazioni di diritto soggettivo o status possono venire in considerazione o perché costituiscono il presupposto dell’attività di gestione, o perché su di esse incide l’attività di gestione.
L’attribuzione al giudice di compiti di gestione di interessi, in quanto estranea all’area delle funzioni giurisdizionali costituzionalmente necessarie, ha sempre carattere tipico, eccezionale.

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