Skip to content

Il provvedimento negativo ovvero di rigetto


In tutte le ipotesi di provvedimento di rigetto il codice parla di ordinanza, con ciò lasciando intendere in modo in equivoco e che la domanda cautelare non può mai essere respinta dal giudice con decreto in assenza di contraddittorio:
- riguardo all’ordinanza di rigetto per incompetenza dispone che l’ordinanza “non preclude la riproposizione della domanda”;
- quanto, invece, all’ordinanza di rigetto per motivi diversi dall’incompetenza (cioè per altri motivi di rito quali il difetto di giurisdizione o di legittimazione ad agire, la nullità non sanata della domanda giudiziale, il difetto non sanato di legitimatio ad processum o di difesa tecnica, il difetto del requisito speciale di ammissibilità costituito dal periculum in mora; - ed ancora per motivi di merito quali l’inesistenza di una norma che attribuisca protezione all’interesse fatto valere in giudizio, la mancata prova a livello di fumus, dell’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi) dispone che essa “non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto” (anche non sopravvenute, in quanto non opera il principio della preclusione del dedotto e deducibile).
Ne viene fuori una disciplina quasi priva di preclusioni;
- se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare; e la condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.