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Ipotesi di misure cautelari tipiche e accertamento del “periculum in mora”


Si è visto con un primo modo di limitazione del potere discrezionale consista nella tipicizzazione del periculum in mora.
Muovendosi sempre nella stessa prospettiva di tipicizzazione, l’analisi del nostro diritto positivo fa emergere un’altra radicale possibilità: vi sono ipotesi in cui il legislatore subordina la concessione della tutela cautelare ad una cognizione (sommaria) del giudice unicamente in tema di fumus; cioè ipotesi in cui il legislatore esplicitamente consente che il giudice possa emanare un provvedimento cautelare prescindendo da qualsiasi indagine sulla sussistenza del requisito del periculum, ciò perché è esso stesso legislatore che ha valutato al livello di legislazione generale e astratta l’esistenza di un periculum.
Quali esempi: la reintegrazione o la manutenzione del possesso va concessa solo che ad un accertamento sommario risulti che vi sia stato spoglio violento o clandestino, siano state effettuate molestie, senza che alcuna indagine vada effettuata sulla sussistenza e/o sulla entità del periculum.
Si consideri poi l’art. 18 l. 300/70 in tema di reintegra immediata nel posto di lavoro dei cosiddetti sindacalisti interni.

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