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Ipotesi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.)


A quali ipotesi si riferisce l’art. 360 n.5 c.p.c. con la formula “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”?
La prima ipotesi è quella della omissione totale della motivazione.
Più realisticamente la mancanza grafica della motivazione può essere parziale, limitandosi ad uno specifico punto di fatto, principale o secondario, decisivo della controversia: il vizio si manifesta con maggior frequenza con riguardo all’omessa motivazione su di un fatto secondario, fonte di presunzione, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.
Dottrina e giurisprudenza assimilano poi la mancanza grafica a quella logica: è possibile che la motivazione ci sia, ma sia inconsistente e generica, faccia un generico rimando alle prove assunte senza alcun riferimento specifico, oppure si fondi su un ragionamento in contrasto palese ed evidente con una legge naturale o con una pacifica massima di comune esperienza.
Si parla invece di motivazione insufficiente quando il vizio interessa quella parte della motivazione in cui il giudice dà conto dell’attività di deduzione logica o del ragionamento per presunzioni che, partendo dalla conoscenza del fatto secondario, arriva alla prova di quello principale.
Si possono verificare due ipotesi: il giudice non dà conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere quella massima di comune esperienza sulla cui base ha effettuato la deduzione, ovvero ha commesso un errore proprio nell’attività di deduzione logica.
Infine la motivazione è contraddittoria quando è incoerente, basata cioè su elementi inconciliabili.
Soprattutto nelle ipotesi di motivazione insufficiente e contraddittoria i rischi di trasformare la Corte in giudici del fatto sono palesi: è estremamente difficile impedire che la Corte ripeta il giudizio di fatto.
La Suprema Corte quando accoglie il ricorso per il motivo in esame, cassa con rinvio al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, perché il giudice di merito ripeta il giudizio di fatto.

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