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L’ambito di applicazione degli artt. da 669 bis a 669 terdecies c.p.c.


L’art. 669 quaterdecies c.p.c. dispone che la disciplina dettata dagli artt. da 669 bis a 669 tredicies c.p.c. relativa al procedimento cautelare si applica ai provvedimenti di sequestro, ai provvedimenti in tema di denuncia di opera e di danno temuto, ai provvedimenti d’urgenza, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
Quando è procedimenti di istruzione preventiva, si applica solo l’art. 669 septies c.p.c. in tema di provvedimento negativo e di spese.
La disposizione di grande importanza pratica, perché ha il valore di attribuire alla disciplina del procedimento cautelare in generale il significato e il valore di “legge nuova che regola l’intera materia” del procedimento cautelare, e di comportare, di conseguenza, l’abrogazione per incompatibilità della miriade di disposizioni procedimentali sparse nel codice civile a nelle leggi speciali con riferimento a singole misure cautelari.
Per comprendere la portata dell’ambito di applicazione, occorre però avere chiarezza su cosa l’art. 669 quaterdecies c.p.c. intende per provvedimenti cautelari.

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