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L’art. 65 l. 218/95


L’art. 65 l. 218/95 disciplina il riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri anche non giurisdizionali relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità.
Tali provvedimenti hanno effetto in Italia quando “sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato  la cui legge è richiamata dalle norme” della l. 218/95 “o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali di difesa”, nonché non siano contrari ai requisiti indicati dall’art. 64.
L’art. 66 l. 218/95 disciplina il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.
Tali provvedimenti “sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui agli artt. 65 e 64, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato o la cui legge è richiamata dalle disposizioni” della l. 218/95 , “o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato”.
È ora da dire cosa accada nell’ipotesi in cui:
- il soggetto obbligato non adempia all’obbligo che è stato condannato ad adempiere in base alla sentenza straniera;
- la sentenza straniera per la sua attuazione richiede il compimento di attività di pubblici ufficiali e costoro si rifiutino di procedere a tali attività;
a seguito della contestazione circa la sussistenza dei requisiti o condizioni per il riconoscimento in Italia della sentenza straniera sorga l’oggettiva incertezza in ordine alla sua efficacia.
In queste ipotesi su viene all’art. 67 l. 218/95 secondo cui “in caso di mancata ottemperanza o di contestazione della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d’appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti del riconoscimento. La sentenza straniera, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda, costituisce titolo per l’attuazione e per l’esecuzione forzata”.
L’azione, nella misura in cui mira ad ottenere l’accertamento delle condizioni per la sua riconoscibilità o attuazione, è imprescrittibile; nella misura in cui invece mira a consentire l’esecuzione forzata è soggetta all’eccezione di prescrizione.
Legittimato a far valere tale azione è “chiunque vi abbia interesse”.
Competente per materia a conoscere dell’azione prevista dall’art. 67 è la Corte d’appello in primo e unico grado.
In assenza di previsioni speciali è da ritenere che la domanda si proponga con citazione ed il processo, in quanto giudizio di primo e unico grado, sia disciplinato dalle norme sul processo ordinario di cognizione davanti al tribunale.
Caratteristica del giudizio in esame è il dar luogo ad un processo in unico grado.
Ne discende la non appellabilità della relativa sentenza (che sarà invece suscettibile di ricorso per cassazione, regolamento di competenza, revocazione ed opposizione di terzo) e la non proponibilità di domande riconvenzionali.
Ai sensi dell’art. 673 l. 218/95 “se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio”.
Estremamente lineare è la situazione ove oggetto del giudizio pendente sia un diritto giuridicamente dipendente dal diritto o rapporto pregiudiziale su cui ha statuito la sentenza straniera.
In tal caso, in aderenza al dettato dell’art. 34 c.p.c., si consente di utilizzare l’accertamento contenuto nella sentenza straniera: in tal caso però, ove sia contestata la sussistenza delle condizioni o dei requisiti indicati dall’art. 64 l. 218/95, il giudice deve accertare in via incidentale senza autorità di cosa giudicata; tale accertamento ha “efficacia limitata al giudizio”.

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