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L’espropriazione contro il terzo proprietario


Gli artt. da 602 a 604 c.p.c. disciplinano l’espropriazione avente ad oggetto un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode.
Si tratta delle tre ipotesi classiche di responsabilità per debito altrui.
Ai sensi dell’art. 602 c.p.c. all’espropriazione contro il terzo proprietario “si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono”.
Le deviazioni dalla disciplina generale sono:
- la necessità che il titolo esecutivo e il precetto siano notificati anche al terzo e che il precetto faccia espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare (e ciò perché il terzo risponde del diritto altrui non con tutto il suo patrimonio, ma unicamente col bene gravato da responsabilità);
- l’applicazione nei confronti del terzo di tutte le disposizioni relative al debitore, con eccezione del divieto di effettuare offerte agli incanti.
Il terzo proprietario sarà legittimato ad esperire sia l’opposizione all’esecuzione sia l’opposizione agli atti esecutivi.
Quanto all’opposizione all’esecuzione è da notare che il terzo potrà porre a suo fondamento:
- motivi di rito, allorché contesti la qualità di titolo esecutivo del provvedimento, atto o documento formato nei confronti del debitore;
- motivi di merito inerenti alla mancanza dei presupposti che consentono l’espropriazione nei suoi confronti;
- motivi di merito inerenti all’inesistenza del credito del creditore istante.

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