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L’impugnazione incidentale


Il nostro ordinamento risolve il problema della soccombenza ripartita all’art. 333 c.p.c., attraverso la distinzione fra impugnazione principale e impugnazione incidentale.
L’obiettivo che legislatore persegue è far sì che le due impugnazioni siano proposte nell’ambito di un unico processo, allo scopo di evitare la riformulazione di un giudizio che in primo grado era stato unitario.
A questo fine, il legislatore definisce impugnazione “principale” quella proposta per prima, mentre definisce “incidentale” l’impugnazione proposta successivamente; fra le due impugnazioni non vi è differenza quanto alla natura o alla forza, ma vi è differenza quanto alle forme e ai termini, là dove questa diversità ha proprio lo scopo di permettere che le due impugnazioni confluiscano nell’ambito dello stesso processo.
Ad esempio, l’appello principale della rito ordinario si propone nella forma dell’atto di citazione; l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

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