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L’udienza di discussione. Il contenuto e l’efficacia delle sentenze d’appello


Conclusa la fase preparatoria si perviene all’udienza di discussione.
Lo svolgimento dell’udienza di discussione è estremamente lineare; nel suo corso non è previsto né l’interrogatorio libero delle parti né il tentativo di conciliazione.
Allo stesso tempo la forte rivalutazione del giudizio di primo grado e la limitazione dei cosiddetti nova in appello ne semplifica notevolmente lo svolgimento, riducendo la necessità di compiere nuove o ulteriori attività istruttorie alle sole ipotesi in cui:
- il giudizio di primo grado sia stato risolto sulla dal di una questione pregiudiziale di merito o di rito senza che fosse stata svolta o completata l’istruzione sui fatti controversi, e la necessità dello svolgimento di tale attività istruttoria emerga in appello a seguito della diversa soluzione data alla questione pregiudiziale;
- nel giudizio d’appello debbano essere per la prima volta accertati i fatti posti a fondamento di eccezioni o domande non esaminate in primo grado e riproposte in appello;
- nel giudizio di primo grado non sia stato ammesso un mezzo di prova che le parti avevano tempestivamente proposto e che invece era ammissibile e rilevante;
- nel giudizio di primo grado si sia verificata una nullità nel corso dell’assunzione di un mezzo di prova, talché sia necessario disporne la rinnovazione in appello;
- ricorrano i presupposti per disporre (d’ufficio) il giuramento estimatorio:
- le parti si siano avvalse della facoltà di deferire giuramento decisorio e ne ricorrano in concreto i requisiti di ammissibilità;
- le parti dichiarano l’assunzione di un nuovo mezzo di prova il quale, oltre ad essere ammissibile e rilevante, rivesta il carattere della “indispensabilità”.
La sentenza d’appello normalmente avrà contenuto di merito.

Eccezionalmente il giudizio d’appello si potrà concludere:
- con l’annullamento della sentenza appellata e la rimessione della causa al primo giudice nelle ipotesi previste dagli artt. 353 (difetto di giurisdizione) e 354 (nullità della notificazione del ricorso, doveva essere integrato il contraddittorio, non doveva essere estromessa una parte, mancata sottoscrizione del giudice) c.p.c.;
- con la dichiarazione di nullità della sentenza e dell’intero procedimento quando il giudizio di primo grado non poteva essere promosso (difetto di legittimazione attiva ad agire, nullità del ricorso introduttivo, ecc…) o non poteva essere proseguito (verificarsi di una causa di estinzione non dichiarata);
- con la dichiarazione di nullità dell’atto d’appello, o di inammissibilità dell’appello o di estinzione del relativo procedimento (passa in giudicato la sentenza di primo grado).
La sentenza d’appello di merito, ove di condanna, è provvisoriamente esecutiva ope legis.
L’esecutività della sentenza d’appello potrà essere sospesa ma, non essendo previsto ricorso per Cassazione con riserva dei motivi, l’istanza di sospensione non potrà essere proposta prima del deposito della sentenza e della sua impugnazione.

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