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La decisione e le ordinanze di pagamento di somme


Il procedimento è tutto racchiuso nell’art. 420 c.p.c. che, almeno in teoria, non prevede alcuna distinzione tra fase di trattazione, fase istruttoria e fase decisoria: o meglio non prevede come necessaria alcuna soluzione di continuità nello svolgimento di queste tre fasi che proprio l’accuratezza della fase preparatoria e la reintroduzione del principio di preclusione consentono di distinguere.
Questo modello teorico ha trovato rara e difficile attuazione nella pratica.
Ad eccezione delle cause più semplici, l’udienza di discussione è stata quasi istituzionalmente scissa in due fasi ben distinte:
- la fase preliminare, nella quale il giudice interroga le parti, esperisce il tentativo di conciliazione, accerta la regolarità degli atti e ammette le prove dedotte;
- la fase dell’istruzione e della decisione (che sovente viene ulteriormente sdoppiata) nella quale il giudice provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, se non viene concesso un termine per note, decide la causa con lettura del dispositivo.
Ognuna di queste due (o tre) fasi trova il suo compiuto svolgimento in udienze distinte, che possono essere distanziate tra loro da un minimo di 20 o 30 giorni e da un massimo di 6 mesi.
Deve, quindi, ritenersi quasi completamente disapplicato l’art. 420 c.p.c. che prevede “l’immediata assunzione delle prove” e “l’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi”.

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