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La denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c.


L’art. 1171 c.c., al primo comma, dispone che “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio”.
La norma tipicizza tanto la situazione soggettiva tutelata quanto il periculum in mora.
Legittimato attivo è il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il possessore, ma non il titolare di un diritto reale di garanzia o il mero detentore; tra la nuova opera e il timore ragionevole del danno si ritiene necessaria l’esistenza di una relazione di causa/effetto; il danno deve essere ingiusto, cioè incidente su interessi giuridicamente protetti.
La tutela offerta dal legislatore ha diritto di proprietà e al possesso si mostra particolarmente incisiva: da una parte si prevede, oltre alla tutela offerta dal processo a cognizione piena, un procedimento sommario cautelare tipico; dall’altra, per l’emanazione della misura cautelare, non si chiede né la prova del dolo o della colpa né la prova della quantità del danno: qui il rilascio della misura cautelare è giustificato ove sia provata l’illegittimità della costruzione e la sua potenzialità dannosa nei confronti dell’istante.
Il pregiudizio che la misura cautelare tende a neutralizzare può consistere:
- nel pericolo da infruttuosità pratica del provvedimento principale;
- nel pericolo da tardività del provvedimento principale.
Il contenuto del provvedimento cautelare è descritto dal secondo comma dell’art. 1171 c.c.: “l’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione”.
Nel caso in cui il giudice ordini la sospensione dell’opera il contenuto del provvedimento assume carattere di anticipazione parziale del contenuto della futura sentenza di accoglimento: la parzialità è dato dal fatto che il provvedimento cautelare non può contenere l’ordine di demolizione di quanto illegittimamente costruito.
Il legislatore, consapevole della pericolosità intrinseca ad ogni misura cautelare, ha predisposto che, sia nel caso di divieto di continuazione dell’opera sia nel caso di sua prosecuzione, il giudice disponga del versamento di una cauzione quale elemento di riequilibrio.
La cauzione mirerà a garantire il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione, qualora il provvedimento cautelare abbia ordinato la sospensione dell’opera e l’opposizione alla sua esecuzione risulti, al termine del processo a cognizione piena, infondata; oppure mirerà a garantire le spese necessarie per la demolizione o riduzione dell’opera ed il risarcimento del danno subito dal denunziante, nel caso in cui, dopo che con la misura cautelare si era autorizzata la prosecuzione dell’opera, il denunziante ottenga una sentenza a lui favorevole.

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