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La disciplina della competenza nel rilascio delle misure cautelari


Le scelte principali effettuate sono due:
- disciplina della competenza nel senso di devolvere anche le misure cautelari chieste ante causam unicamente al giudice competente a conoscere la causa di merito: prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito; quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Fra le eccezioni a questa regola generale è da ricordare la sottrazione al giudice di pace di qualsiasi potere cautelare sia prima sia nel corso della causa di merito, e della devoluzione al tribunale della relativa competenza;
- normale attribuzione ad un giudice monocratico del potere cautelare, anche allorché la competenza spetti ad un ufficio giudiziario composizione collegiale: “a seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento”.
Le due scelte di fondo sono coerenti con il carattere strumentale (rispetto al giudizio a cognizione piena) proprio delle misure cautelari e con l’esigenza di rispetto della professionalità specifica del giudice chiamato a provvedere in via sommaria su materie spesso di estrema delicatezza.

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