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La disciplina processuale del litisconsorzio necessario


Essa può essere così riassunta:
Ove la domanda non sia proposta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, il legislatore prevede un particolare meccanismo di sanatoria, a carattere retroattivo, del vizio derivante dal difetto di questo requisito extraformale: il giudice, rilevato d’ufficio il vizio, ordina alle parti l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio; ove nessuna delle parti provveda ad ottemperare all’ordine del giudice, il processo si estingue.
Altra fattispecie sanante è prevista a seguito dell’intervento volontario del litisconsorte necessario pretermesso.
La proposizione della domanda nei confronti di alcuni solo dei litisconsorti necessari è idonea a produrre tutti gli effetti sostanziali e processuali.
Il vizio di mancata integrità del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento; se è rilevato in appello o in cassazione comporta sempre l’annullamento della sentenza viziata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, davanti al quale il processo va riassunto entro il termine perentorio di 6 mesi.
La sentenza passata in giudicato pronunciata in assenza di un litisconsorte necessario è inutiliter data.
Con questa espressione si vuole intendere l’incapacità del giudicato sostanziale di produrre i suoi effetti sia nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso sia nei confronti delle parti fra cui si è svolto il processo.
In sostanza, ci si trova alla presenza di un vizio rispetto al quale non ha possibilità di operare il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione.

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