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La natura della vendita forzata e la sua stabilità


Quanto alla natura della vendita forzata è da dire che si tratta di un trasferimento coattivo (a titolo derivativo) che avviene sulla base di un subprocedimento composto sia da elementi negoziali, sia da elementi giurisdizionali.
Ciò comporta che i rimedi esperibili a causa di vizi o illegittimità verificatisi nel subprocedimento di vendita saranno idonei rimedi negoziali delle azioni di nullità, annullamento, rescissione, bensì i rimedi giurisdizionali esperibili contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione: in particolare l’opposizione agli atti esecutivi.
Esaminiamo ora cosa accade ove alla vendita forzata si arrivi sulla base di un procedimento di espropriazione forzata illegittimo.
Come si è già visto, un processo di espropriazione forzata può essere illegittimo per difetto di requisiti extraformali o di requisiti formali.
Il rimedio previsto dal legislatore per denunciare tali vizi è l’opposizione agli atti esecutivi, rimedio proponibile, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato.
Se l’opposizione agli atti esecutivi è rimedio idoneo a determinare la rapida sanatoria delle invalidità derivanti dal difetto di requisiti formali, non altrettanto accade riguardo all’invalidità derivanti dal difetto di requisiti extraformali: ove alla stregua delle disposizioni generali siano rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio non sono soggette al termine di decadenza di 20 giorni.
Di qui la possibilità che alla vendita forzata si arrivi sulla base di un procedimento di espropriazione forzata illegittimo e la cui illegittimità non sia stata ancora denunciata.
Ancora, poiché la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi non determina la sospensione necessaria del processo esecutivo, è ben possibile che la vendita forzata avvenga durante la pendenza di un giudizio di opposizione agli atti e che l’invalidità del processo esecutivo sia pronunciata dopo il perfezionamento del subprocedimento di vendita forzata.
Ove si dovessero applicare i principi generali, segnatamente quello secondo cui la nullità di un atto comporta la nullità degli atti successivi che ne siano dipendenti, si avrebbe questa conseguenza: qualsiasi illegittimità del processo di espropriazione forzata per difetto di requisiti extraformali o per vizi formali inficianti un atto del procedimento anteriore alla vendita, se dichiarata dopo la vendita forzata, dovrebbe travolgere la vendita stessa.
Consapevole di tutto ciò il legislatore dispone che “la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente”.

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