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La nozione di titolo esecutivo


Ai sensi dell’art. 474 c.p.c. qualsiasi specie di esecuzione forzata “non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
Il titolo esecutivo si atteggia quindi quale presupposto speciale di ammissibilità del processo esecutivo.
La nozione di titolo esecutivo è nozione centrale per la comprensione della struttura dei processi di esecuzione forzata.
L’art. 4741 c.p.c. individua nella certezza, nella liquidità e nella esigibilità del diritto le caratteristiche comuni a tutti i titoli esecutivi.
L’individuazione dei requisiti della liquidità e della esigibilità non pone problemi: un credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare ed è esigibile quando non è soggetto a termine o condizione sospensiva ovvero il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Estremamente problematica è invece l’individuazione del requisito della certezza.
L’unico dato comune ai titoli esecutivi può, con qualche sforzo, essere individuato nella certezza che essi offrono in ordine all’esistenza dei fatti costitutivi del credito.
Ai sensi dell’art. 4742 c.p.c., sono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Per quanto concerne le sentenze, una prassi interpretativa assolutamente pacifica limita l’efficacia esecutiva alle sole sentenze di condanna.
Quanto ai provvedimenti diversi dalle sentenze cui la legge attribuisce espressamente efficace esecutiva, si pensi fra i tanti alle ordinanze di pagamento delle somme non contestate, all’ordinanza di condanna provvisionale, ecc…
Per quanto riguarda, infine, gli “altri atti” cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, si pensi fra i tanti al processo verbale della avvenuta conciliazione;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Il diverso grado di certezza dei vari titoli esecutivi:
- non reagisce in modo alcuno in ordine alla loro idoneità a mettere in moto lo stesso o gli stessi processi esecutivi: cioè, i processi esecutivi non si differenziano in modo alcuno a causa della diversità di certezza propria dei singoli titoli esecutivi e sono del tutto indifferenti rispetto a tale diversa certezza;
- reagisce invece in ordine ai motivi di opposizione di merito alla esecuzione o sulla specie di impugnazioni in senso tecnico del provvedimento giudiziale, nonché sulle diverse possibilità che il debitore opponente o impugnante ad ottenere ha di sospensione dell’esecuzione da parte del giudice dell’esecuzione o del giudice innanzi al quale è impugnato in senso tecnico il provvedimento giudiziale costituente titolo esecutivo.
La diversa origine del titolo e il suo diverso grado di certezza, pertanto, incidono notevolmente, come meglio vedremo in seguito, in ordine ai limiti entro i quali è possibile attaccare il titolo esecutivo e chiedere la sospensione dell’esecuzione.

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