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La possibile compressione del principio della domanda


La compressione del principio della domanda è minima nelle ipotesi indicate sopra ai punti 3 e 4, poiché, rimanendo inalterato l’oggetto del processo originario, la chiamata in causa per ordine del giudice incide solo sulla qualità degli effetti della sentenza nei confronti del terzo.
Riguardo alle ipotesi indicate al numero 2, la compressione del principio della domanda è molto tenue perché il rapporto pregiudiziale di cui è parte il terzo doveva già essere conosciuto, sia pure in via incidentale, dal giudice, ciò che cambia a seguito dell’intervento è la qualità degli effetti di tale accertamento.
La compressione del principio della domanda è invece notevolissima nelle ipotesi indicate al numero 1; la compressione è tale che la chiamata in causa per ordine del giudice sia subordinata:
- alla esplicita domanda della parte che era decaduta dal potere di chiamare in causa il terzo in base all’art. 106 c.p.c.;
- alla valutazione da parte del giudice che il mancato esercizio tempestivo del potere di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. derivi da fatto non imputabile alla parte stessa.
Quanto ai poteri processuali del terzo chiamato in causa, nelle ipotesi di terzo titolare di un rapporto giuridicamente dipendente da quello dedotto in giudizio dalle parti originarie, essi saranno del tutto corrispondenti a quelli dell’interveniente volontario; nelle ipotesi, invece, di chiamata in causa per ordine del giudice di un terzo nei cui confronti il giudice ritenga debba proporsi una domanda connessa con quella originaria, i poteri processuali del terzo saranno quelli propri di ogni soggetto nei cui confronti è proposta una domanda giudiziale.

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