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La scelta del giudice e la competenza per territorio


L’interpretazione accolta dalla dottrina assolutamente prevalente e dalla Corte di Cassazione in ordine ai criteri di competenza per territorio è la seguente:
- sono previsti tre fori speciali esclusivi alternativamente concorrenti fra di loro: il foro del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, il foro del luogo dove si trova l’azienda, il foro del luogo dove si trova la dipendenza cui è addetto il lavoratore;
- il foro dell’azienda e della dipendenza permangono dopo il trasferimento o la cessazione dell’azienda o della dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dalla cessazione o al trasferimento;
- è previsto un foro successivamente concorrente con quelli indicati nel punto a. e cioè il foro generale delle persone fisiche;
- a seguito della modifica introdotta dalla l. 128/92, per le controversie previste dall’art. 409 n.3 c.p.c. è competente “il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione”;
- è sancita la nullità della clausola di deroga a tutti i fori suindicati.
Per le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto.
In materia previdenziale ha competenza il tribunale “che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore”.
Tale competenza è inderogabile.

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