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La strumentalità del provvedimento cautelare


Accanto alla provvisorietà, l’ulteriore caratteristica strutturale dei provvedimenti cautelari è la strumentalità: con questa espressione si vuole indicare che le misure cautelari sono sempre collegate col processo cognizione piena nel senso che esse sono sempre destinate a perdere di efficacia in caso di sentenza dichiarativa dell’inesistenza del diritto cautelato o ad essere assorbite dalla sentenza di accoglimento.
Nel nostro ordinamento si hanno due specie di strumentalità:
- una strumentalità rigida, secondo la quale il provvedimento cautelare emanato prima dell’inizio della causa di merito diviene inefficace ove questa non sia instaurata entro un termine perentorio o successivamente si estingua;
- una strumentalità cosiddetta attenuata o allentata secondo cui il provvedimento cautelare emanato prima dell’inizio della causa di merito conserva efficacia (provvisoria) anche se la causa di merito non sia instaurata o successivamente alla sua instaurazione si estingua.
In tal caso per un verso “l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”, per altro verso il provvedimento cautelare è sempre revocabile dal giudice che l’ha emanato.
Mi sembra sia da accogliere la soluzione secondo cui il regime di strumentalità rigida si applichi solo ai sequestri, mentre tutti gli altri provvedimenti cautelari siano soggetti al regime di strumentalità attenuata.

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