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Le novità in materia cautelare


Innanzitutto, si dispone che i provvedimenti d’urgenza “e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito”, cioè tutti i provvedimenti cautelari totalmente anticipatori, se emanati anteriormente alla causa non perdono efficacia ove la causa di merito non venga iniziata o, successivamente al suo inizio, si estingua, e se emanati in corso di causa se il giudizio di merito si estingua.
In tal caso il provvedimento cautelare conserva solo efficacia provvisoria, la sua “autorità non è invocabile in diverso processo”, può essere sempre modificato e revocato dal giudice che l’ha emanato “se si verificano mutamenti nelle circostanze”.
Sul piano dogmatico i provvedimenti cautelari anticipatori vedono radicalmente attenuata la loro strumentalità.
Se il provvedimento cautelare è chiesto nel corso della causa di merito, competente alla sua emanazione è sempre un giudice monocratico; questi sarà il giudice relatore o un giudice appositamente designato dal Presidente.
Ancora, se la domanda cautelare è proposta prima del deposito del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice designato, “con lo stesso decreto che fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che ritengono rilevanti anche in relazione” alla possibilità della decisione abbreviata della causa con sentenza.
Si dispone che il termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo decorra dalla comunicazione (e non la notificazione) del provvedimento; che nell’ambito del procedimento di reclamo possono liberamente farsi valere circostanze e motivi sopravvenuti; che il giudice del reclamo “può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti”; che il giudice del reclamo non può rimettere la causa cautelare “al primo giudice”.
Si prevede che, in caso di richiesta di misura cautelare (anticipatoria o conservativa) nel corso della causa di merito, “all’udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione”.
L’introduzione di questa possibilità di giudizio cosiddetto abbreviato, come esito dell’istanza cautelare proposta in corso di causa, mi sembra del tutto opportuna in quanto, per un verso non viola in modo alcuno il principio della domanda ed avviene nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, per altro verso risponde ad indubbie esigenze di economia dei giudizi.


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