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Le preclusioni in punto di domande, eccezioni e prove


Quanto alle preclusioni è da rilevare innanzitutto che la loro inosservanza non è rilevabile d’ufficio ma la relativa “decadenza può essere pronunciata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva”.
Il testo del decreto legislativo prevede un meccanismo estremamente complesso di preclusioni in quanto si disciplinano tre sistemi diversi di preclusioni:
- secondo un primo sistema il convenuto deve nella comparsa di risposta proporre a pena di decadenza domande riconvenzionali e chiamate in causa di terzi, mentre l’attore deve a pena di decadenza nella prima memoria di replica proporre domande nuove ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto e chiamare in causa i terzi se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto; ancora il convenuto nella controreplica deve a pena di decadenza proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall’attore nella sua replica;
- il secondo sistema di preclusioni che in parte si sovrappone, in parte integra il primo, è quello secondo cui “rimane ferma l’inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva, ovvero dall’attore dopo la prima memoria di replica”; questo secondo sistema ricomprende le eccezioni non rilevabili d’ufficio ed in più le allegazioni, le istanze istruttorie e la produzione di documenti;
- il terzo sistema di preclusioni è un sistema, direi, di sbarramento finale che si riferisce anche alle eccezioni rilevabili d’ufficio: “a seguito della notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti”; “la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti e in precedenza non specificamente contestati”.
Il sistema che ne viene fuori non appare ragionevole, perché diversamente da quanto previsto dal rito ordinario, la parte è costretta ad articolare le prove prima di sapere se il fatto allegato è contestato o no alla controparte.

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