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Mancata opposizione al giudizio


Nel caso in cui, entro il termine stabilito, non sia stata proposta opposizione, il giudice che ha pronunciato il decreto, “su istanza anche verbale del ricorrente”, lo dichiara esecutivo e altrettanto avviene nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta, ma il debitore non si sia costituito; solo nel primo caso il giudice “deve ordinare che sia rinnovata la notificazione (del ricorso e del decreto) quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto”.

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