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Nullità del ricorso e vizi nella attività di instaurazione del contraddittorio


Il legislatore ha anticipato il momento della presentazione della domanda al giudice rispetto a quello della vocatio in ius.
Ciò ha fatto sorgere molte non secondarie questioni relative sia al regime di nullità del ricorso, sia al regime delle nullità verificatesi nella fase di instaurazione del contraddittorio, sia al momento cui ricollegare il prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale.
Riguardo al regime di nullità del ricorso, la mancanza di una disciplina specifica può essere colmata tramite l’applicazione analogica del nuovo testo dell’art. 164 c.p.c.:
- il vizio relativo alla vocatio in ius da luogo a nullità sanabile con efficacia retroattiva a seguito della costituzione spontanea del convenuto o della rinnovazione e della notificazione al convenuto non costituitosi del ricorso di fissazione della nuova prima udienza;
- il vizio relativo all’atto di esercizio dell’azione:
- è causa di nullità rilevabile d’ufficio anche ove il convenuto si sia costituito;
- non è mai sanabile attraverso la costituzione del convenuto;
- è sanabile con efficacia ex nunc solo a seguito di rinnovazione/integrazione del ricorso entro il termine perentorio fissato dal giudice nella prima udienza.
Ai fini dell’individuazione del diritto fatto valere in giudizio, avendo il processo del lavoro normalmente ad oggetto unicamente diritti cosiddetti eterodeterminati, è indispensabile l’osservanza del requisito dell’indicazione dei fatti costitutivi;
- la mancanza o l’assoluta incertezza in ordine all’indicazione dei mezzi di prova (e dei fatti costitutivi ove tale indicazione non sia indispensabile per l’individuazione del petitum) non determina la nullità del ricorso poiché per un verso non impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito, per altro verso non limita in modo alcuno il diritto di difesa del convenuto;
- se l’attore non rinnova la notificazione entro il termine perentorio fissatogli dal giudice, va dichiarata d’ufficio l’estinzione del processo, così come analogamente il giudice deve provvedere ove alla prima udienza non solo non risulti costituito il convenuto ma non compaia neanche l’attore e dal fascicolo d’ufficio non emerga la prova che egli abbia provveduto a notificare al convenuto ricorso e decreto.

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