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Tutela cautelare atipica, tutela cautelare tipica e tutela sommaria non cautelare


“Il principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione” impone di ritenere che la tutela giurisdizionale cautelare atipica costituisca una componente essenziale e ineliminabile della tutela giurisdizionale, nei limiti in cui sia necessaria per neutralizzare pericula in mora che assurgano agli estremi della irreparabilità del pregiudizio.
La tutela cautelare atipica, nei limiti della irreparabilità del pregiudizio, rappresenta quindi un minimum che nessun legislatore ordinario potrà pretermettere.
È però da notare che i precedenti rilievi in ordine al significato costituzionale della tutela cautelare atipica non escludono affatto che il legislatore ordinario ben possa:
- sottrarre alla valutazione del giudice ogni indagine in ordine alla irreparabilità del pregiudizio e del contenuto della misura cautelare ed emanare, prevedendo, a favore di determinate situazioni soggettive, ipotesi di misure cautelari tipiche per le quali il periculum e/o il contenuto del provvedimento siano predeterminati per legge;
- sottrarre alla valutazione del giudice qualsiasi indagine in ordine al requisito del periculum in mora, prevedendo, con riferimento sempre a determinate situazioni soggettive, che la misura cautelare debba essere concessa sulla base della valutazione relativa unicamente al requisito fumus;
- prevedere ipotesi tipiche di tutela sommaria non cautelare, cioè di procedimenti destinati a sfociare in provvedimenti a cognizione sommaria idonei, se non opposti dal destinatario passivo, a dare una disciplina definitiva al rapporto controverso; ovviamente il ricorso alla tutela sommaria non cautelare qui interessa nella misura in cui sia giustificato da ragioni di urgenza (cioè di effettività della tutela giurisdizionale) e non di economia dei giudizi;
- è infine possibile che il legislatore ordinario, con riferimento a taluni specifici diritti, preveda che essi possano essere fatti valere in processi sommari sganciati dalla necessità di qualsiasi accertamento in concreto del requisito del periculum, ma destinati a sfociare in provvedimenti sommari per un verso privi di qualsiasi attitudine al giudicato, per altro verso dotati di una efficacia (meramente esecutiva) la quale, se potrà essere sempre rimessa in discussione in futuro processo a cognizione piena, non è però destinata in modo alcuno a venire meno ove il processo a cognizione piena non sia instaurato entro un termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice; è, questa, la categoria dei cosiddetti provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi.

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