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Caratteristiche della giurisdizione

Caratteristiche della giurisdizione


In ultima analisi, è costituzionalmente legittima una legge che attribuisca giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in settori nei quali, magari, può essere particolarmente problematico tracciare la linea di confine tra diritti Soggettivi ed interessi legittimi oppure può essere pregiudizievole tenerne distinte le tutele.
Non è, invece, costituzionalmente legittima una legge che, invece, operi la distinzione tra i due sistemi di giustizia solo per blocchi di materie, immaginando, in modo del tutto arbitrario, ossia senza considerare e distinguere le diverse situazioni giuridiche soggettive che vengono in gioco, che certe materie debbano essere attribuite al giudice ordinario ed altre a quello amministrativo.

LA COSTITUZIONE E LE GIURSDIZIONI SPECIALI

I padri costituenti certamente volevano salvare solo le giurisdizioni speciali di cui al citato art. 103 e ciò risulta, non solo dalle norme che abbiamo già ana­lizzato, ma anche dalla VI disposizione transitoria, nella quale si legge: «Entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari).
Tuttavia, quel disegno non si è realizzato appieno, perché è evidente che sono sopravvis­sute altre giurisdizioni speciali: si pensi solo a quella tributaria e a quella disci­plinare degli Ordini professionali.
Ed allora, oggi, dopo tanti anni, si è finito per accettare l'esistente e, quindi, un'interpretazione riduttiva dell'art. 102 Cost., in virtù della quale si ritiene che tale disposizione impedisca l'istituzione di nuovi giudici speciali, fatti salvi quelli che già esistevano al tempo dell'entrata in vi­gore della Costituzione.
Insomma, i giuristi si sono arresi ad una realtà che i politici non hanno voluto, o potuto, cambiare, ancorandosi solo al rilevo che, comunque, l'organizzazione di tali giurisdizioni deve almeno essere tale da garantire l'indipendenza dei rispettivi organi (argomenta dall'art. 108.2 Cost.).
Peraltro, c'è anche da dire che nel tempo attuale il sospetto avverso le giuri­sdizioni speciali è assai ridotto rispetto al tempo in cui fu scritta la Costituzione.
Non bisogna dimenticare che questa Carta è stata l'atto di fondazione di una nuova Repubblica, a seguito di un periodo assai travagliato della nostra storia, periodo in cui i giudici speciali erano sinonimo di giudici non indipendenti ri­spetto al potere politico. Oggi le cose sono assai cambiate e l'idea che il giudice speciale sia inevitabilmente influenzato dal potere politico non è più attuale.
Resta fondamentale il valore della separazione tra i poteri e tra le funzioni, ma il divieto di istituire giudici speciali non è un elemento necessario per l'attuazione di questo valore, restando un simile divieto, piuttosto, il frutto di un bisogno di unità della giurisdizione. Ma tale bisogno è francamente sempre meno sentito.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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