Skip to content

Definizione del diritto d'azione

Definizione del diritto d'azione

L'art. 24.1 Cost. recita: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».
Questa norma, fondamentale nel sistema, fornisce copertura costituzionale al diritto di azione, di cui abbiamo accennato all'inizio del corso. Lo Stato garan­tisce ad ogni soggetto giuridico (invero la norma non parla di "cittadini", ma di­ce "tutti"), che si afferma titolare di una situazione giuridica soggettiva, la pos­sibilità di pretendere la tutela giurisdizionale.
Lo Stato non può creare, attraver­so le norme sostanziali, situazioni giuridiche soggettive senza approntare allo stesso tempo un apparato di tutela giurisdizionale da utilizzare per il caso della lesione di quelle situazioni.
Lo Stato, se riconoscesse e costruisse situazioni giuridiche soggettive senza concedere il diritto alla tutela giurisdizionale, insom­ma senza approntare e disciplinare l'apparato della tutela giurisdizionale, co­struirebbe delle vuote forme, situazioni giuridiche senza alcuna reale effettività.
Il diritto di azione non sia né una mera facoltà interna al diritto soggettivo né l'unica realtà giuridica concreta al cui interno rileverebbe il diritto soggettivo sostanziale.
L'azione non è il diritto soggettivo sul piede di guerra, ma essa è un'entità diversa da questo: l'azione è un diritto pubblico processuale.

PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI AZIONE

Il diritto di azione si fonda sui suoi presupposti, di carattere processuale, del tutto diversi dai presupposti, di carattere sostanziale, del diritto di cui si afferma la lesione e per il quale si chiede la tutela.
Se consideriamo la tutela esecutiva, nel cui ambito propriamente non ci si inter­roga sull'esistenza e/o il modo di essere del diritto soggettivo, sappiamo che un soggetto ha diritto alla tutela esecutiva in quanto sussistono i presupposti di questa, in particolare il titolo esecutivo.
Altro è che esista il credito per la realizzazione del quale si mette in moto l'attività esecutiva. Può esistere un credito, ma non essere prospettabile la sua tutelabilità in via esecutiva e può accadere che un soggetto vanti un titolo esecutivo senza, però, essere, o non essere più, titolare di un credito.
Se consideriamo il processo dichiarativo, siamo in presenza di un'attività che non ha la funzione di attuare, ma di accertare un diritto soggettivo.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.