Skip to content

Definizione di tutela dichiarativa


I principi di cui abbiamo parlato finora riguardano la tutela giurisdizionale dei diritti in genere, ossia in tutte le sue forme. Da ora in poi, invece, ci occupe­remo solo della tutela dichiarativa e, quindi, del processo dichiarativo.
In un primo momento, al fine di spiegare quali sono le questioni che si agita­no nel processo dichiarativo, noi lo studieremo immaginandolo nella sua struttu­ra minima, ossia tenendo presente il caso in cui due soggetti litigano sull' esi­stenza e/o il modo di essere di un diritto soggettivo. Questa è la struttura mini­ma del processo dichiarativo sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo, per cui in esso vi devono essere almeno due parti contrapposte in relazione ad un oggetto del contendere, vale a dire all'attribuzione di un bene della vita. Poi, in un momento successivo, vedremo quanto tale struttura minima può essere supe­rata da varie complicazioni oggettive e/o soggettive.
Tuttavia, prima di affrontare lo studio delle questioni che emergono nel pro­cesso dichiarativo, è necessario mantenersi ancora su un piano introduttivo al fine di chiarire il concetto di tutela dichiarativa. Ciò ci porterà a comprendere l'essenza del c.d. modo giurisdizionale di risoluzione delle controversie e quin­di anche a comprendere, per un verso, il suo ambito di operatività e, per altro verso, le sue specificazioni nelle varie forme della tutela dichiarativa.

LE ORIGINI. LA LITE.

Se insorge una lite tra due soggetti sull'esistenza e/o il modo di essere di un diritto soggettivo, gli strumenti che l'ordinamento offre per risolverla sono di­versi, almeno quando siamo in presenza di un diritto disponibile.
Innanzitutto è possibile che i litiganti trovino la soluzione autonomamente utilizzando lo strumento del negozio giuridico.
Con questo essi superano il precedente rapporto, ormai divenuto litigioso, ponendo capo ad un nuovo rapporto, appunto fondato sul contratto per mezzo del quale pongono fine alla lite. La legge prevede esplicitamente a tale scopo il contratto di transazione, nel quale, ai sensi dell'art. 1965 c.c., i litiganti superano il loro dissidio «facendosi reci­proche concessioni».
Ma nulla esclude che il detto dissidio sia superato senza tali reciproche concessioni, ossia che una delle parti riconosca l'intera pretesa dell'altra, ed allora avremo pur sempre la possibilità di soluzione negoziale del­la lite, ancorché non attraverso il contratto di transazione, bensì attraverso il contratto di accertamento, contratto atipico del tutto giustificabile in virtù del principio di autonomia negoziale dei privati di cui all'art. 1322 c.c.
Se, invece, i litiganti non riescono a trovare alcun accordo per superare la li­te, si aprono due possibili vie: quella del processo statale, che sarà instaurato ad iniziativa di uno dei due, o quella dell'arbitrato, nella quale i privati, se non hanno trovato la soluzione negoziale del dissidio, almeno trovano un accordo su una via "alternativa" di soluzione al loro problema, la via della giustizia privata.
È a questo punto che noi dobbiamo, prima di procedere oltre, comprendere cosa deve intendersi per "modo giurisdizionale" di soluzione delle controversie, concetto che, poi, servirà a capire meglio vari aspetti del processo statale e il senso della giustizia privata.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.