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Il principio della ragionevole durata, art. 111.2


Infine, l'art. 111.2 Cost. costituzionalizza il principio della "ragio­nevole durata" del processo, anche qui riecheggiando una previsione dell'art. 6 CEDU.
Questa disposizione, per un verso, impone dei doveri al legislatore e, per altro verso, ha spazi di applicazione immediata.
Il legislatore deve approntare meccanismi che garantiscano una ragionevole durata dei processi, sia sul piano delle norme processuali sia sul piano dell'orga­nizzazione della macchina della giustizia.
Quest'ultimo aspetto è, in astratto, importante quanto il primo ed anzi in Italia esso è, in concreto, il più importan­te: il problema in casa nostra è l'organizzazione.
La valenza diretta del principio della ragionevole durata è, invece, percepibile soprattutto in riferimento all'interpretazione ed applicazione delle leggi pro­cessuali.
Così, se di un determinato istituto vengono proposte interpretazioni di­verse, il canone della ragionevole durata potrebbe servire a preferire un'inter­pretazione alle altre.
Es. possibile decisione nel merito da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384.2 c.p.c. Qui, presupponendo un accoglimento del ricorso in cassazione, è, poi, molto discus­so il modo in cui tracciare la linea di confine tra il caso in cui la Corte suprema debba rinviare per la decisione nel merito ad altro giudice ed il caso in cui, in­vece, essa stessa possa decidere la causa, evitando il giudizio di rinvio => essa deve trovare una soluzione che prediliga al massimo la possibilità della decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, proprio perché con ciò, evitando una prosecu­zione del processo, si favorisce l'attuazione del principio della ragionevole durata

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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