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I finanziamenti effettuati con capitale di terzi

I finanziamenti effettuati con capitale di terzi corrispondono ai debiti dell'azienda verso banche, finanziatori o altri enti e persone.
I finanziamenti raccolti da terzi:
a) sono soggetti all'obbligo del rimborso alla scadenza concordata;
b) comportano l'obbligo della remunerazione indipendentemente dal risultato economico della gestione. L'azienda deve pagare ai creditori un interesse che può essere esplicito, cioè chiaramente indicato con un tasso percentuale, o implicito, cioè già compreso nell'importo da pagare a scadenza;
c) sono soggetti solo in via secondaria al rischio d'impresa, nel senso che solo nel caso di insolvenza generata da forti perdite, che abbiano interamente annullato il capitale proprio, l'azienda non sarà in grado di estinguere integralmente i propri debiti   
In relazione alla loro scadenza si distinguono in:
debiti a breve termine:con durata non superiore all'anno;
debiti a medio termine:con durata compresa tra 1 e 5 anni;
debiti a lungo termine:con durata superiore ai 5 anni.
A seconda della natura dell'operazione che li origina, i finanziamenti di terzi si distinguono in:
a) debiti di regolamento che sorgono quando l'azienda acquista beni e servizi con pagamento posticipato (detto anche dilazionato) o vende merci o servizi con pagamento anticipato.  
L'acquisto di beni con pagamento differito dà luogo a un'entrata in natura (per es. all'entrata di merci); l'estinzione successiva del debito provoca un'uscita di denaro.

La vendita di beni o di servizi con pagamento anticipato dà luogo a un'entrata di denaro (l'importo versato in anticipo dal cliente); l'esecuzione del contratto comporta la consegna ( e quindi l'uscita) delle merci o la prestazione dei servizi e si accompagna all'estinzione del debito.   

 b) debiti di finanziamento che sono veri e propri prestiti con i quali dei finanziatori (banche o altri enti o persone) procurano all'azienda i mezzi monetari di cui necessita.
Se il finanziamento è di breve durata l'interesse, a tasso esplicito, è pagato all'estinzione del prestito; se questo è invece di media o lunga durata l'interesse è regolato periodicamente a scadenze prefissate (trimestrali, semestrali o annuali).
L'accensione dei debiti di finanziamento si accompagna a un'entrata di denaro; la loro estinzione a un'uscita di denaro.





Tratto da RAGIONERIA di Vera Albanese
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