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I finanziamenti per la costituzione di un'azienda

Chi decide di dar vita ad un'azienda, per la sua costituzione può apportare denaro o assegni  versati in cassa o presso un c/c bancario che viene intestato per regolare le operazioni aziendali. Oppure può apportare beni già in possesso dell'imprenditore, frutto di precedenti investimenti personali.    
Per iniziare l'attività di gestione e acquistare i fattori produttivi sono necessari ulteriori mezzi monetari. L'azienda può procurarseli da un soggetto finanziatore che può partecipare in qualità di proprietario o socio se si assume il rischio d'impresa e partecipa ai frutti della sua gestione. In tal caso il capitale apportato prende il nome di capitale di rischio.
I finanziamenti effettuati con capitale di rischio derivano:
- da conferimenti effettuati dal proprietario o dai soci in sede di apporto iniziale o successivo;
- dagli utili conseguiti con la gestione, non prelevati dal proprietario o non distribuibili ai soci, e con i quali l'azienda si autofinanzia.   
I finanziamenti raccolti a titolo di capitale proprio:  
a) non hanno una scadenza prefissata, in quanto i mezzi apportati dal proprietario o dai soci rimangono investiti nell'azienda a tempo indeterminato; il proprietario o i soci potranno tornare in possesso del denaro investito nell'azienda solo in casi che non possono avere una durata prefissata, quali:
- la cessione dell'azienda posseduta o di quote di proprietà della stessa;
- la liquidazione dell'azienda, corrispondente alla sua estinzione;
 b) non comportano un obbligo predeterminato di remunerazione, nel senso che il capitale proprio è remunerato solo se con la gestione si ottiene un risultato economico positivo(utile); se si subiscono perdite viene a mancare la possibilità di remunerare il capitale apportato dal proprietario e dai soci;
 c) sono soggetti al rischio d'impresa, cioè al rischio di perdite che non solo fanno mancare la sperata remunerazione ma incidono sul valore dell'azienda o delle quote di proprietà della stessa. 
Gli apporti,effettuati dal proprietario o dai soci quando viene fatta sorgere l'azienda o in periodi successivi, possono essere costituiti sia da somme di denaro sia da conferimento in natura di beni ( per esempio: fabbricati, terreni, automezzi, ecc).
I prelevamenti effettuati dal proprietario o dai soci (per rimborso di quote del capitale proprio, o recesso dei soci, o liquidazione dell'azienda) possono riguardare somme di denaro o assegnazioni in natura di beni. 

Se i finanziamenti ottenuti a titolo di capitale proprio superano di gran lunga i finanziamenti ottenuti da terzi l'azienda è capitalizzata. Viceversa, quando i finanziamenti di capitale proprio sono notevolmente inferiori a quelli ottenuti da terzi l'azienda è detta sottocapitalizzata.
Oppure può ottenerli da un finanziatore che concede temporaneamente credito, limitando il proprio rischio all'importo versato e che diventa un creditore. In tal caso i mezzi che l'azienda riceve in prestito costituiscono il capitale di terzi.



Tratto da RAGIONERIA di Vera Albanese
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