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La tutela del diritto d’accesso ai documenti amministrativi


L’azione a tutela del diritto d’accesso ai documenti amministrativi è prevista dalla l. 241/90, modificata dalla l. 15/2005 e poi dalla l. 80/2005.
Se l’Amministrazione nega l’accesso a un documento o non risponde a una richiesta di accesso, il cittadino interessato può ricorrere al Tar; il giudice amministrativo, se accoglie il ricorso “ordina” all’Amministrazione di esibire il documento.
Dunque il giudizio, in caso di accoglimento del ricorso, non attua una tutela costitutiva, di annullamento del diniego di accesso, né si risolve, nel caso di “silenzio”, in un ordine generico di provvedere, ma si conclude con una sentenza che contiene un ordine specifico.
Per dare ragione della specialità di questo modello, è stato sostenuto che il giudizio non verterebbe sulla questione di legittimità del provvedimento di diniego di accesso, ma verterebbe sul diritto del cittadino ad ottenere dall’Amministrazione l’accesso al documento.
Una volta accertato dal giudice che il cittadino ha titolo all’accesso, non vi è più spazio per una “ulteriore” attività amministrativa che valuti la richiesta di accesso: perciò il giudice stesso “ordina” all’Amministrazione di dar corso all’attività materiale conseguente.
Si tenga presente che anche il ricorso a tutela del diritto d’accesso va proposto entro un termine breve di 30 giorni, stabilito a pena di decadenza.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il giudizio sull’accesso è assoggettato ai principi del processo amministrativo e non ai principi del processo civile.
Di conseguenza il terzo titolare di un interesse specifico alla riservatezza di un documento amministrativo è considerato ad ogni effetto come “controinteressato” nel giudizio.
In passato la giurisprudenza aveva giustificato questa soluzione sostenendo che in realtà il cittadino sarebbe titolare non di un vero e proprio diritto soggettivo all’accesso, ma di un interesse legittimo.
Nelle modifiche introdotte dalla l. 80/2005, il legislatore ha disposto che “le controversie relative al diritto d’accesso sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”: in questo modo sembra espressa una preferenza per la qualificazione del diritto di accesso come diritto soggettivo.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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