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La maturazione del diritto al t.f.r.


Passando ad esaminare la disciplina del t.f.r., l’art. 2120 c.c. riconosce al lavoratore il diritto ad un trattamento economico di fine rapporto dovuto “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” e calcolato in misura proporzionale all’anzianità di servizio.
Il meccanismo di calcolo si fonda sulla somma di quote di retribuzione accantonate annualmente.
Più precisamente, la quota da accantonare ogni anno è pari all’importo della retribuzione annua diviso 13,5.
La misura così determinata del t.f.r. rappresenta un massimo e nello stesso tempo un minimo inderogabile dall’autonomia negoziale sia individuale sia collettiva, per espressa previsione del legislatore.
Anche se la legge non prevede l’obbligo di effettuare un vero e proprio accantonamento, si può ugualmente affermare che una quota della retribuzione annua viene vincolata nell’interesse del lavoratore, formando una specie di conto individuale.
Il lavoratore, tuttavia, diviene titolare di un diritto di credito soltanto dal momento della cessazione del rapporto.

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