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Definizione di persona giuridica

Le persone giuridiche sono soltanto gli enti specificamente individuati e registrati, ovvero quelli ai quali lo stato riconosce la qualifica di soggetto di diritto (ottenuta, di regola, tramite iscrizione nel registro delle imprese).
La vita e l’attività della persona giuridica sono regolate da un atto che si chiama statuto.
Le persone giuridiche (gli enti) si dividono in:
a)enti pubblici: come lo Stato, gli enti territoriali e tutti gli altri enti pubblici (inps), che  non sono disciplinati da una normativa specifica a carattere generale, ma da regole dettate di volta in volta, e dai principi di diritto comune per la parte non regolamentata.
b)enti privati: regolati dal diritto privato (associazioni, fondazioni).
c)enti con personalità giuridica e senza personalità giuridica: nei secondi l’autonomia patrimoniale non è perfetta;
d)enti registrati e enti di fatto: le associazioni non riconosciute;
e)enti a struttura associativa ed enti a struttura istituzionale: i primi hanno una struttura a base contrattuale i secondi costituiti da volontà unilaterale di un costituente.
f)enti con finalità di lucro e con finalità ideali: tra gli enti con finalità di lucro si distingue tra enti con finalità egoistiche e enti no-profit.
g)associazioni (pluralità di persone con uno scopo comune) o corporazioni e fondazioni (patrimonio comune e scopo comune) o istituzioni.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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