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Obligationes litteris contractae e nomen transcripticium o expensilatio

OBLIGATIONES LITTERIS CONTRACTAE E NOMEN TRANSCRIPTICIUM O EXPENSILATIO


Obligationes litteris contractae
La sua caratteristica è la costituzione necessaria al compimento di alcune formalità di scritturazione, che formalizzano un consenso sottostante. Si tratta di un contratto astratto.

Nomen transcripticium o expensilatio
La expensilatio consisteva nella trascrizione di una somma nel registro delle entrate e delle uscite, sotto la voce delle uscite, come somma data a prestito ad un terzo.
La trascrizione poteva essere compiuta con valore costitutivo della obligatio, se l'iscrizione della somma di denaro nella voce delle uscite avveniva con il consenso di colui che in questo modo ne diventava debitore (nomen transcripticia).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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