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Periodo post classico: successioni

PERIODO POST CLASSICO: SUCCESSIONI


Tornò una prevalenza della vocazione intestata su quella testamentaria. I parenti più stretti conservavano il diritto a succedere in una quota anche contro la volontà del testamentario, purchè non si siano macchiati di comportamenti riprovevoli previstidal legislatore.
Il concetto di successio iniziò a coincidere con quello di acquisto a titolo derivativo di una singola situazione giuridica o di un complesso di situazioni giuridiche.
Non c'era più distinzione tra hereditas e bonorum possessio. Quest'ultima infatti si acquista indipendentemente da una petizione all'organo giudiziario ed attribuisce esplicitamente al b.p il dominium dei beni ereditari.
Giustiniano capovolge il principio classico: il chiamato che non rinunzia all’eredità entro il termine (1 anno) è considerato erede.
Attraverso il beneficium inventarii l'erede evita la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius e non risponde quindi al di là dell'attivo ereditario.
I creditori separatisti non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dell'erede, se non dimostrano di aver chiesto la separazione in seguito ad un errore scusabile e ne ottengono quindi la rescissione (separatio bonorum).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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