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Un accenno al contesto internazionale: la normativa sulla pubblicità ingannevole negli altri Paesi

La direttiva comunitaria sulla pubblicità ingannevole del 1984 indicava gli elementi a cui riferirsi per verificare la sussistenza o meno dell’ingannevolezza (che comprendevano il prezzo, il prodotto e l’impresa produttrice), lasciando però liberi gli Stati membri di decidere a quale organo affidare il compito di pronunciarsi nei casi di presunta pubblicità ingannevole.

I vari Paesi hanno intrapreso strade differenti: in alcuni di essi la tutela dalla pubblicità ingannevole è stata affidata al giudice civile, oppure a quello penale o ancora a quello amministrativo (come in Belgio, Olanda, Germania, Francia); in altri paesi, come l’Italia, tale compito è stato affidato ad autorità indipendenti.

Gli Stati Uniti d’America sono stati il primo paese in cui si è avvertita l’esigenza, al tempo stesso, di garantire la libertà della concorrenza e di proteggere i consumatori.
Il compito di pronunciarsi contro la pubblicità ingannevole venne affidato nel 1938 a un organismo amministrativo, la Federal Trade Commission (FTC).
Tale istituto è competente a ostacolare la continuazione delle pubblicità ingannevoli che tendono a trarre in inganno i consumatori, impedendogli di effettuare una scelta consapevole.
Inizialmente, l’ambito di competenza della FTC era ristretto ad alcuni settori, come i cosmetici, i medicinali e gli alimentari, e le sanzioni penali potevano essere irrogate esclusivamente nel caso in cui si fossero arrecati danni alla salute del consumatore.
Nel 1973 furono eliminate le suddette divisioni per settori e, per superare il problema della lunghezza delle istruttorie in termini di tempo, si conferì alla FTC il potere di agire presso qualsiasi corte federale al fine di ottenere provvedimenti provvisori di sospensione dei messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli.

La Svezia, la Danimarca e la Norvegia decisero di istruire, negli anni ’70, l’istituto del difensore civico dei consumatori, mentre nel Regno Unito fu introdotto, nel 1988, il Director General of Fair Trading,

A differenza di quella italiana, queste autorità amministrative non assumono direttamente le decisioni, ma possono ricorrere all’autorità giudiziaria per l’adozione di provvedimenti inibitori nei confronti di messaggi pubblicitari ingannevoli.
In Italia, invece, il giudice può solamente intervenire sulla decisione già adottata dall’autorità amministrativa.
Anche l’Irlanda, nel 1988, ha istituito un’autorità amministrativa con il compito di proteggere i consumatori: l’Office of Consumer Affair and Fair Trading, volta a reprimere i comportamenti abusivi commessi in materia di pubblicità ingannevole.

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