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La Carta ONU e la sua natura costituzionale e pattizia


La carta è un trattato internazionale, dunque sottoposto ai principi generali di diritto internazionale che regolano i trattati (Convenzione di Vienna 1969).
La teoria costituzionalista nasce per due motivi:
- La carta crea degli organi che agiscono nella comunità internazionale tra gli stati.
- L’organizzazione contiene norme che le consentono di agire nei confronti di non membri e questo crea una contraddizione con il principio pacta tertiis necque nocet nec iuvant.
- La Carta ha ricevuto nel corso del tempo un'interpretazione che via via si è allontanata considerevolmente da quanto stipulato in origine.
- La Carta sancisce i principi fondamentali dell'attuale comunità internazionale.
Per questi motivi sarebbe una costituzione della società internazionale, da interpretare alla luce dell’evoluzione internazionale, e si porrebbe sopra il diritto internazionale.
Art 103: le disposizioni della carta prevalgono su accordi internazionali dei membri se c’è contrasto.
Secondo la tesi costituzionalistica la Carta sarebbe dunque uno strumento in qualche modo superiore e suscettibile di interpretazione evolutiva.
Si può dire con certezza che la Carta, essendo un trattato, è di natura volontaria, è comunque sottoposta ai principi che regolano gli accordi internazionali, non crea obblighi nei confronti di terzi che non siano membri.
La Carta è e resta un trattato ed è sottoposta ai principi che regolano gli accordi internazionali.
Nella prassi è comunque possibile ammettere che si sono create norme consuetudinarie in deroga o in integrazione della Carta.
La tesi dei poteri impliciti (secondo cui ogni organo disporrebbe non solo dei poteri espressamente attribuitigli dalle norme costituzionali, ma anche tutti i poteri necessari per l'esercizio dei poteri espressi), si scontra con l'abitudine nel diritto internazionale ad interpretare in modo restrittivo i trattati e va comunque presa con le pinze.
Alla Carta sono pertanto applicabili le comuni regole sull'interpretazione dei trattati:
chiedersi cosa i redattori intesero stabilire quando formularono il testo della Carta. Attribuire il senso fatto palese dal testo → metodo obiettivistico (in contrasto col metodo subbiettivistico che si domanda la volontà effettiva delle parti rispetto a quella dichiarata), confermato dall’art 31 della Convenzione di Vienna del 1969 (si può ricorrere all'esame dei lavori preparatori solo se il senso che emerge è lacunoso e ambiguo).
La competenza a interpretare non spetta né alla CIG né all’Assemblea (tesi isolata), ma a ciascun organo per proprio conto di volta in volta nell’adozione di atti concreti. Ma tale interpretazione non è vincolante (altrimenti si lascerebbe il completo arbitrio all'organo)→ così dimostra anche la IV Commissione alla Conferenza di San Francisco, che disse espressamente che se nell’esercizio delle proprie funzioni, fosse sorto un conflitto di interpretazione →
- tra stati, deferimento alla CIG,
- tra organi, deferimento ad un comitato ad hoc.
Problema: L’interpretazione non è impositiva, può dunque essere contestata.
Si può determinare se un atto è legittimo o illegittimo solo in riferimento alla Carta → legittimo = conforme alla Carta. Ciò presuppone che il contenuto della carta sia determinabile con certezza. Quando sorge un conflitto di interpretazione è proprio il contenuto della Carta a risultare incerto. Interpretazione e legittimità degli atti tendono così a confondersi e sovrapporsi, in assenza di un organo con lo scopo di fornire un'interpretazione vincolante.

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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