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L'associazione come organizzazione collettiva


L'associazione è un'organizzazione collettiva a struttura aperta; e con ciò essa presenta un carattere comune alle cooperative: il contratto associativo è, per sua stessa funzione, aperto alla possibilità di nuove adesioni; e nuovi membri possono, senza alcun limite, aggiungersi ai membri preesistenti senza che ciò implichi una modificazione del contratto.
Vale il principio per le società cooperative, dall'art. 2520 secondo il quale «le variazioni del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo».

Connesso con quello ora descritto è il criterio che distingue tra collettività organizzate per la realizzazione di un interesse di categoria (o interesse di serie) e collettività organizzate per la realizzazione di un interesse di gruppo.
Queste ultime sono le società lucrative, siano esse di persone o di capitali: esse si costituiscono per soddisfare l'interesse di una pluralità chiusa di soggetti, coincidente con la sfera di coloro che le compongono.
L’interesse di gruppo

Le altre sono le associazioni e le cooperative: differiscono, sotto questo aspetto, dalle società lucrative per il fatto che individuano, nell'atto in cui si costituiscono, una più vasta serie o categoria di soggetti e tendono a presentarsi come lo strumento idoneo a soddisfare l'identico interesse di quanti appartengono alla serie o categoria enunciata nell'atto costitutivo (l'identico interesse, nel caso delle associazioni, di quanti appartengono alla categoria professionale sottostante al sindacato, o di quanti sono animati dalla medesima passione sportiva che l'associazione si propone di soddisfare, o versano nella specifica condizione di bisogno cui l'associazione assistenziale si propone di provvedere).
La connessione tra i due criteri consiste nel fatto che la diversa struttura, aperta o chiusa, nel rapporto assume carattere strumentale rispetto alla realizzazione del diverso interesse, di serie o di gruppo, in vista del quale il rapporto associativo è stato costituito: il rapporto è, nelle collettività associate per la realizzazione di un interesse di serie, aperto a quanti appartengono alla serie o categoria enunciata nell'atto costitutivo; ma è, al tempo stesso, chiuso a coloro che alla serie o categoria non appartengono.
A norma, rispettivamente, degli artt. 16 e 2521.3 n. 6, l'atto costitutivo delle associazioni e delle cooperative deve indicare le «condizioni per l'ammissione» dei nuovi membri: corrisponde, in ciascuna di queste figure, alla causa del contratto che la successiva adesione al rapporto sia consentita a chiunque versi nella medesima situazione di interesse e sia, all' opposto, preclusa per coloro che a quella situazione di interesse siano estranei.

L'essenzialità della struttura aperta non comporta, tuttavia, che organizzazioni collettive a scopo ideale e con struttura chiusa debbano essere considerate inammissibili.
Esse non saranno associazioni tipiche, direttamente regolate dalle norme del titolo II del libro I c.c.; potranno essere (come le associazioni a scopo economico) associazioni atipiche, la cui validità dipenderà dall'accertamento giudiziale della meritevolezza dell'interesse perseguito.
A queste associazioni si applicheranno, per analogia, quelle tra le norme sulle associazioni tipiche che risulteranno compatibili con la struttura chiusa del rapporto associativo.

L’organizzazione

Altro tradizionale elemento di identificazione dell'associazione attiene alle forme della sua interna organizzazione: al pari delle società di capitali e delle cooperative, ed a differenza delle società di persone, essa ha una «organizzazione collettiva», caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi e, quanto meno, di una assemblea degli associati e di un organo esecutivo.
Gli associati partecipano alle decisioni dell'associazione con l'apporto del proprio voto nelle deliberazioni a maggioranza dell'assemblea; l'amministrazione attiva è rimessa ad un apposito organo, separato dall'assemblea ed investito di una propria competenza ad amministrare l'associazione.


Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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